Salus in primis

Pagamento del ticket

Per gli assistiti che non hanno nessuna forma di esenzione, la compartecipazione massima alla spesa è di Euro 36,15 per ogni ricetta che può contenere fino a 8 prestazioni della stessa branca specialistica.

PRESTAZIONI ESENTI

La vigente normativa (D. lgs 124/1998) esclude comunque le seguenti tipologie di prestazioni specialistiche dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket):

  1. tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal D.M. 673/1995 e s.m.
  2. prevenzione e diffusione dell’HiV, limitatamente all’accertamento dell’infezione, in favore di soggetti appartenenti a categorie a rischio, comportamenti a rischio o incidentalmente esposti all’infezione,
  3. promozione della donazione di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione,
  4. tutela di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati limitatamente alle prestazioni indicate dalla L. 25/02/1992, n.210,
  5. i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie, quelli previsti da programmi regionali per la prevenzione di malattie infettive dell’infanzia.

In base a quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007, dal 1° gennaio 2007 sono soggette a ticket di 25,00 Euro le prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero codificate come codice bianco.

Dal 1° ottobre 2011 talune prestazioni di Pronto Soccorso sono soggette a compartecipazione alla spesa, le tariffe sono regolamentate come di seguito specificato:

Ticket al Pronto Soccorso – Tariffe in vigore dal 1° ottobre 2011 

CODICEPRIORITA’ DI ACCESSO ALLE CURECON SOLA VISITA MEDICA DI PRONTO SOCCORSOCON PRESTAZIONI STRUMENTALI, DIAGNOSTICHE, CONSULENZE SPECIALISTICHE
BIANCONon urgenteEuro 25,00Euro 75,00
VERDEAccesso di bassa prioritàNon dovutoEuro 50,00
GIALLOAccesso  rapido alle cureNon dovutoNon dovuto
ROSSOAccesso immediato alle cureNon dovutoNon dovuto

Sono esclusi dal pagamento del ticket di pronto soccorso i seguenti casi:

  • i traumatismi, se il trauma è avvenuto entro le 24 ore dall’accesso in pronto soccorso e le fratture;
  • gli avvelenamenti acuti;
  • gli infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • gli accessi seguiti da ricovero o da decesso del paziente;
  • i pazienti accolti in osservazione breve in pronto soccorso o in reparto;
  • i pazienti inviati da un altro pronto soccorso.

Sono confermate tutte le esenzioni per:

  • età inferiore ai 14 anni;
  • esenti per malattia cronica (ex DM 329/1999);
  • esenti per malattia rara (ex DM 279/2001);
  • persone con una percentuale di invalidità superiore al 67%;
  • esenti per condizione soggettiva (es. maternità);
  • esenti per motivi di reddito.